Ogni soggetto coinvolto in un conflitto di natura economica deve ricordare che, da sempre, in alternativa ed a fianco dello scontro, esiste la trattativa e che, la trattativa e non lo scontro costituisce la modalità di gran lunga più efficace per affrontare e gestire un conflitto.
L’idea, dunque, è di uscire dal conflitto mediante soluzioni transattive il più possibile elastiche, capaci di ridurre al minimo gli effetti dannosi della lite (sia economici che relazionali) per ciascuna delle parti, se non addirittura di generare un “plus-valore”.
In altre parole: dal conflitto è spesso possibile uscire, non solo riducendo il danno ma valorizzando tutti gli interessi delle parti coinvolte, in modo da creare tra loro nuove situazioni o relazioni economiche, cui sarebbe assolutamente impossibile pervenire per effetto di una decisione in sede contenziosa (di cui: i rischi, spesso sottovalutati; i limiti, molte volte sconosciuti; i vantaggi, sovente oggetto di troppe aspettative; le ripercussioni nascoste ovvero le controindicazioni, talora ignorate del tutto).
La materia è adesso regolamentata, sia in sede comunitaria che nazionale.
Nell’Unione Europea vige la direttiva 52/2008/CE sulla mediazione delle controversie in materia civile e commerciale aventi natura trasfrontaliera. In Italia è stato emanato il decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28.
Nel nostro paese, l’attività conciliativa nel settore delle controversie commerciali e civili è svolta anche da organismi privati. Chiunque sia coinvolto in una controversia economica (e, dunque, anche i condomini in lite) può ricorrere ai loro ausili, presentando la relativa domanda. Se la controparte accetta, si procede in piena liberà e riservatezza agli incontri in presenza del terzo neutrale, in base al regolamento adottato dall’organismo.
In base all’art.5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 (come modificato dal “Decreto fare” nel 2013), prima di intraprendere una lite in materia condominiale è obbligatorio tenere un incontro con un mediatore, che spiega alle parti in cosa essa consiste e quali opportunità offre.
Ciò appare particolarmente utile nel caso di impugnazione delle delibere condominiali,
Bisogna pertanto rivolgersi ad un Organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia.
L’esperimento di tale incontro costituisce una condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria.