Durata carica amministratore

In base alla riforma del condominio, la carica dell’amministratore dura per un anno dalla nomina ed è tacitamente rinnovata per un altro anno alla scadenza, a meno che l’assemblea si pronunci in senso contrario.

Così infatti dispone l’art.1129, comma 10,  del codice civile:

L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore.

Per impedire la tacita rinnovazione di un anno è bene che i condomini interessati richiedano per tempo all’amministratore di mettere all’ordine del giorno la discussione in merito alla rinnovazione dell’incarico.

Per deliberare al riguardo, così come per decidere in merito alla nomina oppure alla revoca dell’amministratore, è necessaria la seguente doppia maggioranza nell’ambito di un’assemblea in seconda convocazione: 501 millesini + la maggioranza degli interventi all’assemblea

 


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