Distacco dall’impianto centralizzato

Con nota 27 febbraio 2013, la Regione Piemonte aveva fornito chiarimenti in merito alla disciplina in materia di distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento rimarcando il divieto di installare impianti termoautonomi in edifici dotati di impianto centralizzato.

La nota puntualizzava che le novità apportate dalla legge 220/2012 (Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici), in materia di distacco dall’impianto termico centralizzato, non incidono sul quadro normativo regionale.

A tale proposito la Regione Piemonte, al fine di salvaguardare la qualità dell’aria e di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici piemontesi, con la l.r. 13/2007 e con la d.g.r. 4 agosto 2009 n. 46-11968, aveva vietato interventi finalizzati alla trasformazione di impianti centralizzati in impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa, fatta eccezione per i casi di deroga espressamente previsti. Conseguentemente, l’inosservanza del divieto è sanzionabile ai sensi dell’articolo 20, comma 14, della l.r. 13/2007.

Successivamente nell’anno 2016 la Regione Piemonte ha parzialmente modificato la propria normativa, mediante la deliberazione della Giunta Regionale 30 maggio 2016, n. 29-3386 (“Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000 n. 43. Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Armonizzazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria con gli aggiornamenti del quadro normativo comunitario e nazionale”).

A partire da tale data, pertanto, sono operative le disposizioni ivi contenute, tra cui  va ricordato:

  • è stato abrogato l’obbligo di coibentazione in caso di tinteggiatura di facciata contenente una camera d’aria, previsto dal punto A delle schede E della DGR 46-11968. Pertanto, conformemente a quanto previsto dal DM 26/06/2015, in caso di tinteggiatura di facciata non è più richiesto alcun intervento di coibentazione;
  • è ammesso il distacco di un singolo utente/condomino dall’impianto centralizzato in edifici residenziali con più di 4 unità immobiliari, qualora l’impianto termico centralizzato esistente, per cause di forza maggiore, non risulta in grado di erogare in maniera regolare il servizio.
  • lo schema della Relazione Energetico-Ambientale (modello AE-REA)  è  stato conseguentemente adeguato.


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