Locazione e prescrizione spese condominiali

Nel rapporto fra locatore e conduttore di un appartamento in condominio, non si applica più la prescrizione breve (e cioè quella biennale) del diritto del locatore a chiedere al conduttore di pagare le spese condominiali.

In altre parole, non si prescrive più in due anni il diritto del locatore a richiedere al conduttore il rimborso delle spese sostenute dal primo per la fornitura per la fornitura dei servizi posti a carico del  secondo.

Ciò per effetto dell’abrogazione dell’art. 6, comma 4, l. n. 841 del 22 dicembre 1973, che – sebeben fosse una norma transitoria – la Cassazione continuava a ravvisarne l’applicabilità.

L’abrogazione è avvenuta mediante l’art. 24, d.l. n. 112 del 25 giugno 2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 6 agosto 2008).

La prescrizione può sempre essere interrotta mediante la richiesta del pagamento (da farsi mediante raccomandata, PEC o altro mezzo ideoneo a consentire la prova dell’avvenuta richiesta di pagamento e della relativa data).

Viene da domandarsi quale sia adesso il termine di prescrizione per il diritto in questione in questione: quello decennale (art.2946 del codice civile) oppure quello quinquennale (previsto dall’art.2948, n.3, del codice civile), che però si riferisce alle “pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni“?

A rigore, la ripetizione delle spese condominiali non rappresenta un corrispettivo di una locazione, per cui dovrebbe valere la prescrizione decennale.

Tuttavia, ragioni di prudenza (ed anche pratiche) suggeriscono di prendere in considerazione il termine più breve … a scanso di equivoci!

 


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