Maggioranze

La riforma del condominio  ha inciso sulle maggioranze assembleari, abbassando talora i quorum in precedenza richiesti.

Resta il principio della doppia maggioranza: per teste e per millesimi (variabile a seconda del caso).

Così dispone il nuovo testo dell’art.1136 c.c.

“Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni.

1. “L’assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.

2. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

3. Se l’assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l’assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L’assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio.

4. Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo.

5. Le deliberazioni di cui all’articolo 1120, primo comma, e all’articolo 1122-bis, terzo comma, devono essere approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio.

6. L’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati.

7. Delle riunioni dell’assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall’amministratore”.

Sono tuttavie previste maggioranze diverse per:

  • particolari tipologie di innovazioni (art.1120 c.c.)
  • modificazione delle destinazioni d’uso dei beni comuni (art.1117 ter c.c.)
  • installazione di impianti non centralizzati di ricezione televisiva e produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (art.1122 bis c.c. nonché legge 10/1991)
  • installazione impianti di videosorveglianza (art.1122 ter c.c.)
  • approvazione del regolamento condominiale (art.1138 c.c.)
  • deliberare su una mediazione (art.71 quater disp. att. c.c.)
  • rettificare o modificare le tabelle millesimali (art. 69 disp. att. c.c.)
  • creare parcheggi pertinenziali (art. 9 legge 24/3/1989, n. 122)

 

APPROFONDIRE:  TABELLA DELLE NUOVE MAGGIORANZE IN ASSEMBLEA  (elaborata da Confedilizia)

 

 

 


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