Condomini morosi

Recuperare i contributi condominiali nei confronti di chi è moroso rappresenta non solo un atto di corretta gestione amministrativa, doveroso nei confronti dei condòmini virtuosi, ma rappresenta anche uno specifico obbligo per l’amministratore.

In effetti  l’art.1129, comma 9, del codice civile stabilisce: “salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del presente codice”

Inoltre l’art.1129, comma 12, n.6, del codice civile individua come giusta causa per la revoca dell’amministratore il seguente caso: “qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva“.

Tuttavia può risultare inutile agire tempestivamente in giudizio nonché coltivare successivamente con scrutpolo la procedura esecutiva.

Ciò infatti accade, ad esempio, quando il condòmino morosi non abbia altri beni all’infuori dell’alloggio e quest’ultimo sia già gravato da ipoteca a garanzia del mutuo concesso per l’acquisto dell’immobile stesso. In tale caso, solitamente si soddisfa solo la banca.

Ipotesi purtroppo molto frequente in questi tempi.

Stante la solidarietà passiva tra condòmini, è dunque bene che essi si tutelino anche in altro modo.

Lo strumento più appropriato è la creazione dell’apposito fondo in caso di lavori straordinari.

 

 


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