Per effetto della riforma del condominio, è oggi vietato conferire qualsiasi delega all’amministratore, contrariamente a quanto avveniva in passato.
Inoltre viene limitato il numero di deleghe conferibili ad un condomino.
Ciò ai sensi delprimo e del quinto comma dell’art.67 delle disposizioni di attuazione del codice civile:
1. Ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.
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5. All’amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea.
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