La riforma del condominio, effettuata con la legge 220/2012, è stata poi lievemente modificata mediante il decreto legge 143/2013, il cosiddetto “Salva Italia”, poi converito con la legge 9/2014.
Al riguardo, esso così dispone all’art.1, comma 9, lettera d):
La riforma della disciplina del condominio negli edifici, di cui alla legge 11 dicembre 2012, n. 220, è così integrata:
a) con Regolamento del Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i requisiti necessari per esercitare l’attività di formazione degli amministratori di condominio nonché i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica prevista dall’articolo 71-bis, primo comma, lettera g), delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220;
[b) all’articolo 1120, secondo comma, n. 2, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, le parole: “, per il contenimento del consumo energetico degli edifici” sono soppresse; (questa modificazione è poi stata cancellata dalla legge di conversione del decreto legge stesso ]
c) all’articolo 1130, primo comma, n. 6, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo le parole: “nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza” sono inserite le seguenti: «delle parti comuni dell’edificio”;
d) all’articolo 1135, primo comma, n. 4, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti” (questa norma – relativa al fondo per i lavori straordinari – è particolarmente importante);
e) all’articolo 70 delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo le parole: “spese ordinarie” sono aggiunte le seguenti: “L’irrogazione della sanzione è deliberata dall’assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del Codice”.