Tabelle millesimali

La variazione o correzione delle tabelle millesimali è disciplinata dall’art.69 delle disposizioni di attuazione del codice civile, che così sancisce:

I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all’articolo 68 possono essere rettificati o modificati all’unanimità.

Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale
dell’unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.

Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell’articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell’amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini. L’amministratore che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni.

Le norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applicazione dei criteri legali o convenzionali.

Di conseguenza, la variazione deve avvenire all’unanimità, fatta eccezione per i seguenti casi, in cui l’assemblea può deliberare con una  maggioranza qualificata (in seconda convocazione, è necessaria la duplice maggioranza costituta da quella degli intervenuti in assemblea, i quali devono esprimere almeno 501 millesimi), e cioè quando le tabelle in vigore:

  • sono viziate da un errore
  • ovvero non sono più attuali, in conseguenza di significative variazioni avvenute nella “consistenza” delle proprietà individuali (in seguito a sopraelevazione, incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari). Tuttavia, in questa seconda ipotesi è necessario che la variazione sia significativa, e cioè risulti alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino.

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