Portiere

Il portiere (o custode) è un dipendente del condominio, alla cui assunzione provvede solitamente l’amministratore su decisione dell’assemblea condominiale.

Il contratto di lavoro del portiere è regolato sulla base del Contratto Collettivo Nazionale di categoria.

Funzioni

Il compito principale del portiere è rappresenatto dalla custodia e dalla sorveglianza dell’ingresso dell’edificio a lui affidato.

Oltre a cio, il portiere espelta anche altre mansioni, quali:

  • tenere aperto il portone per 11 ore giornaliere nei giorni non festivi;
  • pulire l’ingresso, le scale, il cortile e gli altri locali comuni;
  • distribuire la corrispondenza ai condomini;
  • sorvegliare l’uso dei servizi comuni, come l’ascensore e l’impianto di riscaldamento;
  • far rispettare i regolamenti interni e le disposizioni date dall’amministratore.

Orario di lavoro

Solitamente distribuito su 6 giornate, l’orario di lavoro è di 48 ore settimanali, quando il rapporto è “a tempo pieno”.

L’orario di apertura e chiusura del portone possono coincidere con l’orario di lavoro. Se l’orario di apertura è più ampio, rispetto a quello di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un’apposita indennità. Tuttavia nella giornata di domenica, l’eventuale orario di apertura non può protrarsi oltre le ore 14.

Compenso

Il compenso minimo del portiere viene determinato sulla base delle apposite tabelle contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di categoria.

Tale compenso comprende:

  • il salario mensile (“salario conglobato”), il cui importo è aggiornato annualmente (1.128 euro per il 2013); gli scatti di anzianità ogni tre anni;
  • le eventuali indennità, in base al numero di ingressi, di vani, di ascensori, di scale, di cotofoni, di appartementi ad uso ufficio nel condominio, oltre che per l’effettuazione di servizi come la pulizia scale e spazi comuni, l’innaffiatura di spazi verdi, il ritiro di raccomandate.

Nel compenso rientra anche, laddove disponibile, un alloggio gratuito, comprensivo di consumo di energia elettrica e riscaldamento. Se il portiere non può disporre di tale alloggio, ha diritto ad un’indennità sostitutiva.


Il Contratto Collettivo Nazionale prevede anche anche altri tipi di dipendenti del condominio, quali:

  • l‘addetto alle pulizie (tali prestazioni possonotuttavia  anche essere svolte da lavoratori autonomi, cooperative o società con il proprio personale: in questi casi, non si tratta di lavoro subirdinato),
  • l’assistente condominiale (per il disbrigo di pratiche amministrative)
  • l’assistente familiare (con funzioni di baby-sitter e badante).

 


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