D. lgs. 102-2014 contabilizzazione calore

Le modifiche al d. lgs. 102-2014 contabilizzazione calore nei condomini, valevoli per riscaldamento ed acqua calda centralizzata.


 

Una situazione complessa e soggetta a sensibili trasformazioni normative nel tempo.

Cerchiamo di ricostruirla in un’ottica cronologica.


 

Superando le regole poste dalla varie regioni, mediante il decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102,  il legislatore nazionale aveva dettato nuove norme in materia di contabilizzazione del calore.

Per quanto interessa i condomini, la norma rilevante è il quinto comma dell’art.9 di detto decreto, che (nel testo come modificato dal d. lgs. 18/7/2016, n.141, nonché dal comma 10 dell’art.6 del decreto milleproroghe 2016, e cioè il d.l. 244/2016)  così disponeva sino alle nuove modificazioni portate dal Decreto legislativo 73 del 14 luglio 2020:

Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi di ciascuna unità immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle medesime:

a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda ad un edificio o a un condominio siano effettuati tramite allacciamento ad una rete di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, o tramite una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata, è obbligatoria, entro il 30 giugno 2017, l’installazione, a cura degli esercenti l’attività di misura, di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell’edificio o del condominio;

b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l’installazione entro il 30 giugno 2017, a cura del proprietario, di sotto-contatori per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L’efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;

c) nei casi in cui l’uso di sotto-contatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, per la misura del riscaldamento si ricorre, a cura dei medesimi soggetti di cui alla lettera b), all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto all’interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto norme tecniche vigenti, salvo che l’installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459;

d) quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali, in base alla norma tecnica UNI 10200 e successive modifiche e aggiornamenti. Ove tale norma non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l’edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, è possibile suddividere l’importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. E’ fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore del presente decreto si sia già provveduto all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese.

A ciò si aggiunge la sanzione adesso prevista dal comma 8 dell’art.16 del citato d. lgs. 102/2014 (nel testo vigente):

Il condominio alimentato da teleriscaldamento o da teleraffrescamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, che non ripartisce le spese in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 5, lettera d), è soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro.



Il contenuto di detta norma (sino alle nuove modifcazioni portate dal citato decreto legislativo 73/2020) era  dunque notevolmente variato rispetto alla versione previgente (ora abrogata!), che così stabiliva:

Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale:

a)  qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda per un edificio siano effettuati da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria entro il 31 dicembre 2016 l’installazione da parte delle imprese di fornitura del servizio di un contatore di fornitura di calore in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura;

b)  nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l’installazione entro il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese di fornitura del servizio di contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L’efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;

c)  nei casi in cui l’uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per la misura del riscaldamento si ricorre all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 834, con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli edifici, salvo che l’installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459.In tali casi sono presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore. Il cliente finale può affidare la gestione del servizio di termoregolazione e contabilizzazione del calore ad altro operatore diverso dall’impresa di fornitura, secondo modalità stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ferma restando la necessità di garantire la continuità nella misurazione del dato;

d)  quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e all’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti. E’ fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.




Un elemento di estremo interesse era che la citata normativa UNIveniva elevata a parametro normativo di riferimento per la regolarità delle operazioni di misurazione.

Inoltre era la stessa normativa UNI ad individuare i casi in cui sia consentito evitare l’installazione di contabilizzatori, e cioè quando tali sistemi di misurazione risultino non efficienti in termini di costi.


 

UNI – Ente Nazionale Italiano di Unificazione – è un’associazione privata senza scopo di lucro fondata nel 1921 e riconosciuta dallo Stato e dall’Unione Europea, che studia, elabora, approva e pubblica le norme tecniche volontarie – le cosiddette “norme UNI” – in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario (tranne in quelli elettrico ed elettrotecnico).


 


All’art.9 il  decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 74 [Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica] cambia nuovamente le regole.

In seguito a tale riforma, vengono apportate le seguenti variazioni all’art.9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102:

 

1. All’articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) … omissis;
b) al comma 5, la lettera d) e’ sostituita dalla seguente:
«d) quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unita’ immobiliari e delle aree comuni, nonche’ per l’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo e’ suddiviso tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 50 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. E’ fatta salva la possibilita’, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprieta’. Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore della presente disposizione si sia gia’ provveduto all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia gia’ provveduto alla relativa suddivisione delle spese.»;
c) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Ferme restando le condizioni di fattibilita’ tecnica ed efficienza in termini di costi, i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i sistemi di contabilizzazione del calore individuali di cui al comma 5 che siano installati dopo il 25 ottobre 2020, sono leggibili da remoto. Conseguentemente, entro il 1° gennaio 2027, tutti i predetti sistemi sono dotati di dispositivi che ne permettono la lettura da remoto.
5-ter. Gli obblighi di cui al comma 5, lettere b) e c), non possono essere derogati nel caso di condomini di nuova costruzione o di edifici polifunzionali di nuova costruzione.
5-quater. Al fine di informare gli utenti riguardo alla ripartizione delle spese per i prelievi di energia termica volontari e involontari di cui al comma 5, lettera d), con particolare riferimento ai casi in cui siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unita’ immobiliari costituenti il condominio o l’edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, l’ENEA, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sottopone al Ministero dello sviluppo economico una guida che indichi le ripartizioni delle spese suggerite in relazione ai fattori quali, a titolo non esaustivo, la zona climatica, le prestazioni energetiche dell’edificio o l’anno di costruzione.»;
d) al comma 6:
1) alla lettera a), il numero 2) e’ sostituito dai seguenti:
«2) le informazioni sulla fatturazione sono comunicate al cliente finale almeno ogni bimestre a titolo gratuito;
2-bis) e’ garantita al cliente finale la possibilita’ di accedere gratuitamente e agevolmente alle informazioni relative ai propri consumi;»;
2) dopo la lettera b) e’ aggiunta la seguente:
«b-bis) le imprese di distribuzione al dettaglio del calore per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda sanitaria per uso domestico provvedono affinche’ siano rispettati i requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo di cui all’allegato 9.»;
e) al comma 7, lettera d), le parole «dalla richieste» sono sostituite dalle seguenti: «dalle richieste»;
f) al comma 8, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente:
«L’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico assicura, altresi’, che le societa’ di vendita di energia al dettaglio non ostacolino i consumatori nel passaggio a un altro fornitore.»;
g) il comma 8-bis e’ sostituito dal seguente:
«8-bis. Nei condomini e negli edifici polifunzionali in cui sono installati i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i contabilizzatori di calore di cui al comma 5, le informazioni sulla fatturazione e sul consumo sono affidabili, precise e basate sul consumo effettivo o sulla lettura del contabilizzatore di calore, conformemente ai punti 1 e 2 dell’allegato 9. Tale obbligo, ad eccezione dei casi in cui sono installati contabilizzatori di calore, puo’ essere soddisfatto anche con un sistema di autolettura periodica da parte degli utenti, in base al quale questi ultimi comunicano i dati dei propri consumi: in tal caso la fatturazione si basa sul consumo stimato esclusivamente nel caso in cui l’utente non abbia provveduto a comunicare l’autolettura per il relativo periodo.»;
h) dopo il comma 8-bis sono aggiunti i seguenti:
«8-ter. Nei casi di cui al comma 8-bis, i responsabili della fatturazione dei consumi, quali gli amministratori di condominio o altri soggetti identificati dagli utenti, provvedono affinche’:
1) se disponibili, le informazioni sulla fatturazione energetica e sui consumi storici o sulle letture dei contabilizzatori di calore degli utenti siano rese disponibili, su richiesta formale, a un fornitore di servizi energetici designato dall’utente stesso;
2) gli utenti possano scegliere di ricevere le informazioni sulla fatturazione e le bollette in via elettronica;
3) insieme alla fattura siano fornite a tutti gli utenti informazioni chiare e comprensibili in conformita’ dell’allegato 9, punto 3;
4) le informazioni sulla fatturazione dei consumi siano comunicate all’utente a titolo gratuito, ad eccezione della ripartizione dei costi in relazione al consumo individuale di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico nei condomini e negli edifici polifunzionali ove siano installati sotto-contatori o contabilizzatori di calore, che e’ effettuata senza scopo di lucro;
5) sia garantita all’utente la possibilita’ di accedere gratuitamente e agevolmente alle informazioni relative ai propri consumi;
6) sia promossa la sicurezza informatica e assicurata la riservatezza e la protezione dei dati degli utenti conformemente alla normativa, anche europea.
8-quater. I costi derivanti dallo svolgimento delle attivita’ di cui al comma 8-ter, e concernenti la contabilizzazione, la ripartizione e il calcolo del consumo individuale effettivo nei condomini e negli edifici polifunzionali, possono essere fatturati agli utenti nella misura in cui tali costi sono ragionevoli. Al fine di garantire la ragionevolezza dei costi di cui al presente comma l’ENEA, in collaborazione con il CTI, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, pubblica un rapporto contenente un’analisi del mercato e dei costi di tali servizi a livello nazionale, se del caso suddiviso per aree geografiche.».

 

In sintesi, ecco cosa cambia con l’entrata in vigore (avvenuta il 29/7/2020) del decreto legislativo 14 luglio 2020, n.74:

  • nell’ambito della ripartizione delle spese di riscaldamento, non compare più l’obbligo di utilizzo della norma UNI 10200, permettendo di ripartire le spese fino al 50% per quote tabellari.
  • è previsto l’impiego di sistemi leggibili da remoto.
  • vengono in essere nuovi obblighi per la trasparenza degli importi addebitati a fronte dei consumi rilevati.



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