Balconi aggettanti

La disciplina condominiale in materia di balconi aggettanti appare abbastanza consolidata nelle decisioni della Cassazione.


Essa è  riassumibile nella seguente massima:

In tema di condominio negli edifici e con riferimento ai rapporti tra la generalità dei condomini, i balconi aggettanti, costituendo un “prolungamento” della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa; soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore si debbono considerare beni comuni a tutti, QUANDO:

  • si inseriscono nel prospetto dell’edificio

E

  • contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole.

 

Dunque devono sussistere entrambe detti requisiti, affinchè gli elementi architettonici citati (elementi decorativi nella parte frontale ed in quella inferiore) siano da connsiderarsi un bene comune.

Quanto ai rapporti con il proprietario dell’eventuale balcone sottostante, così continua la massima in questione:

Pertanto, anche nei rapporti con il proprietario di analogo manufatto che sia posto al piano sottostante sulla stessa verticale, nella ipotesi di strutture completamente aggettanti – in cui può riconoscersi alla soletta del balcone funzione di copertura rispetto al balcone sottostante e, trattandosi di sostegno, non indispensabile per l’esistenza dei piani sovrastanti – non può parlarsi di elemento a servizio di entrambi gli immobili posti su piani sovrastanti, né quindi di presunzione di proprietà comune del balcone aggettante riferita ai proprietari dei singoli piani.

Così varie decisioni della Cassazione:  Cass. civ. Sez. Cass. civ. Sez. II, 16/02/2012, n. 2241II, 02/02/2016, n. 1990; Cass. civ. Sez. II, 19/05/2015, n. 10209; Cass. civ. Sez. II, 30/04/2012, n. 6621; Cass. civ. Sez. II, 12/01/2011, n. 587; Cass. civ. Sez. II, 05/01/2011, n. 218; Cass. civ. Sez. II, 17/07/2007, n. 15913; Cass. civ. Sez. II, 17/07/2007, n. 15913; Cass. civ. Sez. II, 30/07/2004, n. 14576; Cass. civ., 26/01/2001, n. 1101; Cass. civ. Sez. II, 24/12/1994, n. 11155.


Ovviamente ciò vale se il regolamento condominiale non dispone diversamente!


 


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