Ascensori

Il decreto legislativo n.17 del 27/01/2010 contiene le norme di attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine, la quale modifica anche la precedente direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.

Le disposizioni specifiche sugli ascensori sono contenute nell’art.16 di detto decreto legislativo, sulla cui base è stato adottato il DPR 5 ottobre 2010, n.214, che ha apportato le necessarie modifiche al previgente DRP n. 162 del 30 aprile 1999 (con cui veniva attuata in Italia la direttiva 95/16/CE).

Quest’ultimo, nel testo oggi vigente per effetto delle citate modificazioni, rappresenta dunque il testo di riferimento per la progettazione, costruzione e installazione degli ascensori nonché per il loro esercizio.

Nel Capo I del regolamento 162/1999 vengono definitele procedure per la costruzione e la certificazione degli impianti di ascensori e dei loro componenti e per l’apposizione della marcatura CE, garantendo il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza fissati nell’allegato I del decreto.

Nel suo Capo II, invece, sono fissate le regole nazionali per la corretta messa in esercizio degli ascensori in servizio privato, per le verifiche periodiche e straordinarie e per la manutenzione degli impianti.

Il DPR 162/99 è entrato in vigore il 30 giugno 1999, per cui tutti gli ascensori installati a partire da quella data devono essere conformi alle disposizioni di cui al Capo I.

Gli ascensori installati prima di tale data, invece, dovranno rispettare, relativamente alle loro caratteristiche tecniche e costruttive, la normativa nazionale vigente all’epoca della loro installazione.

Invece le disposizioni relative alla manutenzione e alle verifiche periodiche e straordinarie, di cui al Capo II del regolamento, si applicano indistintamente a tutti gli ascensori in esercizio, indipendentemente dall’epoca della loro installazione.

Quando si realizzano interventi di riparazione sugli impianti – con sostituzione di parti rotte o logorate, oppure interventi di modernizzazione più o meno estesi –  l’impresa abilitata ha l’obbligo, ai sensi del DM 37/2008 (ex legge 46/90), di eseguire i lavori a “regola d’arte” e di consegnare al proprietario/committente la relativa dichiarazione di conformità dove dovrà indicare le norme di buona tecnica applicate.

Per quanto riguarda gli interventi sugli ascensori, le norme tecniche di riferimento sono le UNI 10411-1&2 (“Modifiche ad ascensori elettrici preesistenti” e “Modifiche ad ascensori idraulici preesistenti”) e la UNI EN 81-80 (“Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti”).

APPROFONDIMENTI (SITO ANACAM)


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